In Attività

AICPF intende proporre alcune considerazioni in merito alle situazioni, di frequente riscontro nell’ambito delle consulenze tecniche d’ufficio in materia di affidamento dei figli, nelle quali siano in corso procedimenti penali riguardanti ipotesi di maltrattamenti e abusi in famiglia a carico sia dei minori che delle parti adulte.

L’assenza di procedure condivise in cui opera il singolo CTU e l’inasprimento sempre maggiore dei conflitti presenti nelle separazioni rendono necessaria una riflessione che si auspica possa condurre alla stesura di buone prassi al fine di circoscrivere l’intervento del CTU in un perimetro in cui prevalgano la responsabilità, la specificità ed i limiti del suo operato.

Il seguente documento si pone altresì l’obiettivo di proporre una procedura operativa in linea con la comunità scientifica, le Linee Guida Nazionali sull’ascolto del minore testimone (2010) e la recente sentenza della Suprema Corte (19.05.2020, n. 9143) in tema di famiglia e separazioni.

In particolare AICPF desidera evidenziare che:

  1. al CTU non spetta compiere attività di tipo istruttorio poiché l’accertamento dei fatti attiene unicamente all’ambito penale ed al Giudice, nel rispetto del contraddittorio e delle regole del giusto processo. Nel diritto processuale civile la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova bensì uno strumento per valutare tecnicamente dati la cui prova sia già stata assunta, nonché per fornire elementi diretti di giudizio. Il c.p.c. descrive il CTU come un assistente, ausiliario del Giudice e che solo dal Giudice può essere delegato a compiere determinate attività accertative in proprio (artt. 61, 193, 194).
  2. Al CTU compete esprimere una valutazione sulle problematiche relazionali da lui direttamente osservate senza provvedere ad alcuna ricostruzione “storica” degli avvenimenti che siano oggetto di indagini penali, ad eccezione di quella effettuata dalla lettura degli atti previsti nel quesito postogli dal Giudice. Prenderà altresì atto di eventuali sentenze pronunciate dall’autorità giudiziaria o dell’emissione di ordini di protezione.
  3. In relazione alle vicende giudiziarie connesse al rifiuto di un genitore da parte di un figlio, spesso accompagnate da procedimenti penali attivati da una delle parti adulte del nucleo familiare, AICPF esprime le proprie preoccupazioni legate al rischio che il CTU, chiamato ad esprimersi in relazione ai fatti sopracitati e che utilizzi termini riferiti al concetto di “alienazione” (inteso come relazione disfunzionale in una famiglia divisa), possa incorrere in contestazioni, denunce o segnalazioni al proprio Ordine di appartenenza o allo stesso Giudice.
  4. In merito ai cosiddetti “indicatori” di abuso psicologico, spesso citati nelle relazioni conclusive delle consulenze tecniche d’ufficio in tema di famiglia e separazioni, si rende necessario specificare che non esistono strumenti psicologici scientificamente validati che consentano di risalire da un disagio psicologico a un evento o agli eventi che lo abbiano cagionato . Urge peraltro sottolineare che le scale di rilevazione di eventi traumatici in uso corrente si basano su quanto il soggetto riferisce a riguardo, senza che siano state messe a punto indispensabili e ulteriori scale di controllo interno dell’affidabilità e della simulazione di quanto dichiarato.

AICPF ribadisce la necessità di addivenire a una maggiore chiarezza riguardo i presupposti metodologici delle consulenze tecniche d’ufficio in materia di famiglia, a cominciare dal quesito posto al CTU analogamente a quanto avviene nell’ambito medico-legale. I rischi professionali connessi all’esercizio delle proprie competenze in questo ambito stanno infatti diventando sempre più alti in assenza di un quadro normativo più chiaro e rigoroso.

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